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Iperammortamento 2026–2028

La misura che ridisegna gli incentivi per l’industria italiana

Con la Legge di Bilancio 2026 si chiude la stagione dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0 e si apre un nuovo capitolo: la maxi-deduzione fiscale per gli investimenti in beni strumentali. Cambiano meccanismo, aliquote, procedure e perimetro. Ecco tutto ciò che serve sapere per pianificare gli investimenti del prossimo triennio.

RIASSUNTO ARTICOLO
SINTESI ESECUTIVA

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, segna una discontinuità netta nella politica degli incentivi per l’industria manifatturiera. L’articolo 1, commi 427–436, introduce il nuovo Iperammortamento e, contestualmente, sancisce la chiusura definitiva dei Piani Transizione 4.0 e 5.0.

Il cambio è strutturale, non solo nominale. Si abbandona il meccanismo del credito d’imposta — utilizzabile anche in assenza di reddito imponibile — per tornare a una logica di maggiorazione extracontabile del costo fiscalmente ammortizzabile. In termini operativi, l’impresa non riceve più un credito da compensare in F24, ma deduce dalle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) un ammortamento calcolato su un valore del bene maggiorato rispetto al costo effettivo. Il beneficio è dunque condizionato alla capacità dell’impresa di generare reddito imponibile: in presenza di perdite fiscali, la deduzione non si perde ma viene rinviata agli esercizi successivi.

Si tratta di un ritorno — aggiornato e potenziato — allo strumento che era stato introdotto dalla Legge 232/2016 nell’ambito del Piano Industria 4.0, prima di essere sostituito dai crediti d’imposta nel 2020. Il legislatore ha evidentemente ritenuto che il meccanismo della deduzione, sebbene meno immediato, garantisca una maggiore solidità nella governance della spesa pubblica e una migliore selettività dei beneficiari.

Perimetro temporale e soggettivo

La finestra operativa copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. È essenziale comprendere che la data rilevante non è quella dell’ordine o del pagamento, bensì quella di effettuazione dell’investimento ai sensi dell’articolo 109 del TUIR: conta il momento della consegna o della spedizione del bene, non la prenotazione. Non sono previste estensioni temporali legate a meccanismi di prenotazione. L’accesso al beneficio è subordinato a una procedura a tappe gestita dal GSE: entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo alla comunicazione preventiva, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma attestante l’avvenuto pagamento di almeno il 20% del costo di acquisto.

L’agevolazione è aperta a tutti i titolari di reddito d’impresa, senza distinzione di forma giuridica, settore economico, dimensione aziendale o regime contabile, purché l’investimento sia destinato a strutture produttive in Italia. Sono esplicitamente escluse le imprese in stato di liquidazione, fallimento o procedure concorsuali senza continuità, i soggetti destinatari di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001, le imprese agricole, i lavoratori autonomi e chi opera in regime forfetario. La fruizione è inoltre subordinata alla regolarità contributiva e al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un rilievo tecnico di particolare interesse riguarda i beni gratuitamente devolvibili, cioè quei beni strumentali che i concessionari di servizi pubblici — utilities idriche, energetiche, infrastrutture TLC, reti di trasporto — sono tenuti a restituire all’ente concedente al termine della concessione, ammortizzandoli con il regime dell’ammortamento finanziario di cui all’articolo 104 del TUIR. Il previgente iperammortamento (Legge 232/2016, comma 91) faceva rinvio espresso agli «articoli 102 e 103» del TUIR per il calcolo della maggiorazione: ciò escludeva per via testuale l’articolo 104 e, dunque, tutti i concessionari che operavano su beni devolvibili. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2016 aveva confermato esplicitamente tale esclusione. La nuova disciplina introdotta dalla Legge 199/2025, al comma 427, adotta una formulazione generica — «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria» — senza alcun rinvio puntuale agli articoli 102 e 103 del TUIR. Sul piano dell’interpretazione letterale, questa omissione apre alla possibilità che la maggiorazione si applichi anche alle quote di ammortamento finanziario ex articolo 104: un’apertura potenzialmente molto rilevante per le imprese concessionarie di servizi pubblici, storicamente escluse dall’agevolazione. La conferma definitiva resta subordinata al decreto attuativo MIMIT-MEF e alla successiva prassi dell’Agenzia delle Entrate, ma il dato testuale è significativo e merita attenzione da parte degli operatori del settore.

Aliquote e scaglioni: la struttura del beneficio

La maggiorazione del costo di acquisizione si articola su tre scaglioni progressivi. È importante segnalare che il testo definitivo della legge ha eliminato le aliquote potenziate legate al risparmio energetico (inizialmente previste nelle bozze fino al 220%), uniformando il beneficio su un unico set di aliquote per tutti gli investimenti ammissibili:

Scaglione di investimentoMaggiorazioneRisparmio IRES (24%)
Fino a 2,5 milioni €180%43,20%
Da 2,5 a 10 milioni €100%24,00%
Da 10 a 20 milioni €50%12,00%

Il tetto massimo di investimento agevolabile è fissato a 20 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. La progressività decrescente delle aliquote premia in modo significativo le imprese di taglia medio-piccola: un investimento di 2,5 milioni genera un extra-ammortamento di 4,5 milioni (180% di maggiorazione), con un risparmio IRES complessivo di 1.080.000 euro distribuito lungo la vita utile del bene. Per le imprese con investimenti concentrabili sotto la prima soglia, la pianificazione temporale tra il 2026 e il 2027 può consentire di ottimizzare il beneficio.

Beni agevolabili: due famiglie, nuovi allegati

Il perimetro oggettivo comprende due categorie distinte di investimenti.

Beni materiali e immateriali Industria 4.0. I vecchi Allegati A e B della Legge 232/2016 vengono sostituiti dai nuovi Allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali), aggiornati con l’inclusione di tecnologie legate ad intelligenza artificiale, hardware per il calcolo ad alte prestazioni, edge computing, cybersecurity avanzata e sistemi HVAC ad alta efficienza. Il requisito dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura resta elemento imprescindibile. Da segnalare il ritorno del software 4.0 tra i beni agevolabili, dopo la sua esclusione nel 2025.

Autoproduzione di energia rinnovabile per autoconsumo. Rientrano nell’agevolazione anche i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, incluso quello a distanza ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 199/2021, e gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta. Per il fotovoltaico è richiesta un’efficienza minima dei moduli variabile dal 21,25% al 24%, con obbligo di produzione in UE. Non è previsto un vincolo di collegamento tra investimenti in rinnovabili e investimenti in beni 4.0: le due linee sono autonome e cumulabili.

Il vincolo Made in EU: novità e nodi aperti

Tra le novità più rilevanti — e anche controverse — figurava il vincolo di origine europea dei beni. Inizialmente l’agevolazione era riservata ai beni prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein). La bozza di decreto attuativo chiariva però che non era richiesta una produzione integralmente europea, ma sufficiente che l’ultima trasformazione industriale rilevante fosse avvenuta nel perimetro UE/SEE.

Il requisito rispondeva alla logica di autonomia strategica europea, ma generava criticità operative significative, soprattutto per i beni immateriali (software, piattaforme cloud) dove la nozione stessa di “produzione” è di difficile applicazione. 

Il MIMIT ha introdotto un intervento correttivo, confermato anche dal Viceministro dell’Economia Maurizio Leo, con l’obiettivo di superare integralmente il vincolo “Made in EU”, riconoscendo che tali barriere territoriali avrebbero potuto rallentare il processo di ammodernamento delle impese italiane, spesso dipendenti da forniture tecnologiche extra-europee.

Procedura di accesso: addio all’automatismo

L’aspetto forse più impattante sul piano operativo è l’introduzione di una procedura strutturata a tre fasi, gestita interamente sulla piattaforma telematica del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), accessibile via SPID. Si abbandona definitivamente l’automatismo dichiarativo che aveva caratterizzato le precedenti versioni di super e iperammortamento.

Comunicazione preventiva: l’impresa deve trasmettere, per ciascuna struttura produttiva, una comunicazione indicante la tipologia, l’importo complessivo e i dati identificativi degli investimenti programmati. È di fatto una prenotazione delle risorse.

Comunicazione di conferma: da inviare entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo da parte del GSE, attestando il versamento di almeno il 20% del costo di acquisto. Il termine è stato esteso rispetto ai 30 giorni inizialmente previsti.

Comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, e comunque non oltre il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette i dati definitivi corredati da perizia asseverata, attestazioni di interconnessione e certificati di origine. Per investimenti superiori a 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica asseverata rilasciata da ingegneri, periti industriali o enti di certificazione accreditati; sotto tale soglia è sufficiente un’autodichiarazione del legale rappresentante.

Le date di apertura della piattaforma saranno definite con decreti direttoriali del MIMIT. In attesa della pubblicazione del decreto attuativo — attualmente al vaglio della Ragioneria dello Stato e della Corte dei Conti — le imprese devono già strutturare la documentazione tecnica e progettuale necessaria.

Cumulabilità e coordinamento con le misure pregresse

L’Iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee, a condizione che il sostegno complessivo non copra le medesime quote di costo e non superi il costo effettivamente sostenuto. La base di calcolo è assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese. È espressamente vietata la sovrapposizione con il credito d’imposta Transizione 4.0 relativo agli investimenti 2025–2026: chi ha prenotato investimenti con il vecchio regime e li completa entro il 30 giugno 2026 deve operare una scelta netta tra le due misure.

In caso di cessione del bene agevolato o di suo trasferimento all’estero durante il periodo di ammortamento, il beneficio non decade se l’impresa sostituisce il bene nello stesso esercizio con uno di pari o superiore livello tecnologico. Se il nuovo bene ha un costo inferiore, l’agevolazione prosegue nei limiti del valore del bene sostitutivo.

Valutazione strategica: per chi conviene e come prepararsi

Il passaggio dal credito d’imposta alla deduzione maggiorata non è neutro. Il credito d’imposta era fruibile anche da imprese in perdita e generava un beneficio immediato in compensazione; l’Iperammortamento richiede reddito imponibile capiente e distribuisce il vantaggio lungo l’intera vita utile del bene. Di conseguenza, la misura risulta particolarmente efficace per imprese strutturalmente in utile, con piani di investimento calibrati e una pianificazione fiscale coerente.

Per le imprese che operano in settori ciclici o che attraversano fasi di riorganizzazione, il beneficio differito nel tempo può risultare meno vantaggioso rispetto al vecchio credito. È pertanto essenziale una valutazione prospettica della capacità reddituale prima di impostare il piano di investimento.

Un elemento strategico spesso trascurato riguarda la modalità di acquisizione del bene. La legge riconosce la maggiorazione «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria» (comma 427): il leasing finanziario è dunque pienamente agevolato. La differenza operativa è nei tempi di fruizione. Con l’acquisto diretto, la maggiorazione si distribuisce lungo l’intero periodo di ammortamento fiscale (coefficienti D.M. 31 dicembre 1988, con dimezzamento della quota nel primo esercizio ex art. 102, comma 2, TUIR). Con il leasing, la deduzione — e la relativa maggiorazione — si concentra in un periodo pari alla metà dell’ammortamento ordinario, indipendentemente dalla durata contrattuale (art. 102, comma 7, TUIR: «a prescindere dalla durata contrattuale prevista»). Per un bene con coefficiente del 20%, la fruizione completa della maggiorazione passa da 66 mesi (acquisto) a 30 mesi (leasing): 36 mesi di anticipo, a parità di beneficio complessivo. Il vantaggio non è tuttavia automatico: richiede la corretta gestione delle variazioni fiscali extracontabili in dichiarazione dei redditi sin dal primo esercizio. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (Circolari 23/E del 2016 e 4/E del 2017) che la quota di maggiorazione non fruita nel periodo di competenza è perduta in via definitiva, salvo il ricorso alla dichiarazione integrativa a favore. La scelta tra acquisto e leasing deve quindi integrare la valutazione dell’entità del beneficio con quella della sua distribuzione temporale e del conseguente impatto finanziario.

Sul fronte operativo, il consiglio è quello di agire su quattro direttrici: verificare immediatamente la conformità dei beni target agli Allegati IV e V; acquisire dai fornitori la documentazione di origine UE/SEE già in fase di scouting; predisporre il progetto di interconnessione prima dell’installazione, evitando interventi improvvisati a collaudo avvenuto; strutturare fin d’ora il fascicolo documentale per il GSE, in modo da essere pronti all’apertura della piattaforma.

L’Iperammortamento 2026–2028 è uno strumento selettivo e strutturalmente diverso dai predecessori. Non è un incentivo automatico e generalizzato, ma un meccanismo che premia le imprese capaci di pianificare, documentare e investire con visione industriale. Per il manifatturiero italiano, è un’opportunità concreta: va colta con metodo, non con improvvisazione.

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